LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Sono
soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e
di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o
specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono
altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al comma 1, lett. a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi.
(1) Si vedano, altresì, l'art. 1 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 e il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
1. Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle
ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato
al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art.
3. da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al
medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti.
Art. 3 - Requisiti tecnico professionali
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui
all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore (1);
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
(1) Si veda l'art. 2 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 4 - Accertamento dei requisiti tecnico professionali
1. L'accertamento dei
requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese
artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per
tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata
dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini
professionali, un membro in rappresentanza dei collegi
professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori
di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati
dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a
livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla
presente legge; la commissione è presieduta da un docente
universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di
istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15].
(1) Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, a decorrere dal 15 dicembre 1994, in attuazione dell'art. 2, commi 7 e 8 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 5 - Riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
1. Hanno diritto ad
ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali,
previa domanda da presentare entro un anno (2) dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla commissione
provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere
iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985,
n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui
al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
(1) Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, a decorrere dal 15 dicembre 1994, in attuazione dell'art. 2, commi 7 e 8 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 6 - Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi
1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli
albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1
è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a) presso gli
organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli
uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
(1) Si veda l'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 7 - Installazione degli impianti
1. Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente
in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da
tale data (2), a quanto previsto dal presente articolo.
(1) Si veda
l'art. 5 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
(2) In virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 4 della L. 25/96, tale termine è stato differito al 31 dicembre 1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. Il 3 per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per
l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del D.L.
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla L.
12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione
tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI
e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'Inail nel corso dell'anno precedente, è
iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre 1992, n. 578 (Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della L. 5 marzo 1990, n. 46).
Art. 9 - Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i
numeri di partita Iva e di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 483 del 27 dicembre 1991, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo articolo nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
(2) Si vedano l'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, il D.M. 20 febbraio 1992 (Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti) e l'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 10 - Responsabilita' del Committente o del proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2.
Art. 11 - Certificato di abitabilita' e di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art.
12 - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
(1) Si veda l'art. 8 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
Art.
13 - Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett. a,
b, c, e e g, e 2 dell'art. 1 vengano installati in edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta
giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre
norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9
dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
1. Per eseguire i
collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma
1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione
di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre
mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
(1) Si vedano l'art. 8 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 e l'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 15 - Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le
procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento di attuazione (2). Nel regolamento di attuazione sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le
modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado
di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto
conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di
sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita una commissione permanente,
presieduta dal direttore generale della competente Direzione
generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di
gas (1).
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad
indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto] (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, a decorrere dal 15 dicembre 1994, in attuazione dell'art. 2, commi 7 e 8 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
(2) Si veda il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
1. Alla violazione di
quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o
del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le
modalità della sospensione delle imprese dal registro o
dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
(1) Si veda l'art. 8 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 17 - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18 - Disposizioni transitorie
1. Fino
all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 15
sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali
sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto
dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la
dichiarazione di conformità recante i numeri di partita Iva e
gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.